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Con la riforma Cartabia i figli dai 12 anni, in caso di separazione, devono essere ascoltati dal giudice

Buongiorno Avvocata,

sono un giovane papà, mi sono separato consensualmente qualche anno fa. All’epoca, mio figlio era piccolo e avevo pattuito con mia moglie tempi di visita limitati e adeguati all’età del bambino. Adesso Tommaso è cresciuto e manifesta apertamente il desiderio di trascorrere più tempo con me, anche perché la situazione familiare della madre è diventata molto instabile, sotto ogni profilo. Vorrei rivolgermi al Tribunale. Ma è vero che, con la nuova legge, i figli a 12 anni possono decidere con quale genitore vivere?

Alessandro

Caro Alessandro,

Valeria De Vellis avvocatessa specializzata in diritto di famiglia della persona e delle successioni

Valeria De Vellis, avvocatessa specializzata in diritto di famiglia, della persona e delle successioni

la novità della riforma Cartabia, entrata in vigore il 1° marzo 2023, è che adesso il giudice ha l’obbligo di ascoltare il minore in tutti i giudizi nei quali deve adottare provvedimenti che lo riguardano. Se non lo fa, il processo è nullo.

La legge prevede che il figlio dodicenne, o anche di età inferiore se abbia capacità di giudizio, deve essere ascoltato dal giudice, a meno che non voglia esprimersi oppure non sia possibile sentirlo, per ragioni fisiche o psicologiche, per esempio perché troppo sofferente.

Il giudice deve procedere all’ascolto direttamente, anche se può farsi assistere da un esperto, come uno psicologo o un neuropsichiatra infantile.

La legge prevede, inoltre, che, prima dell’ascolto, il minore deve essere informato sul tipo di procedimento e sulle conseguenze dell’ascolto e, se ha compiuto quattordici anni, deve essergli resa nota anche la possibilità di chiedere la nomina di un Curatore speciale, e cioè di un legale che lo rappresenti in giudizio.

I genitori, tramite i rispettivi legali, possono proporre al giudice argomenti da approfondire nel corso dell’ascolto, ma non possono essere presenti in aula, se non autorizzati dal giudice.

L’ascolto deve avvenire in orari compatibili con gli impegni scolastici del minore e in locali idonei e adeguati alla sua età, anche diversi dal tribunale. La legge prevede anche la videoregistrazione dell’ascolto. Sono tutti accorgimenti finalizzati a garantire la serenità del minore e la riservatezza.

Nei casi più problematici, e cioè quelli in cui il minore si rifiuta persino di incontrare uno o entrambi i genitori, il giudice deve procedere all'ascolto con urgenza e ha ampi poteri d’indagine sulle cause del rifiuto.

La riforma Cartabia ha recepito le Convenzioni internazionali sui diritti dei minori e anche molte sentenze della nostra Corte di Cassazione, che già da tempo avevano affermato il principio per cui l'ascolto del minore rappresenta il riconoscimento del suo diritto fondamentale a essere informato e a esprimere le proprie opinioni nei processi che lo vedono coinvolto ed è strumento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse.