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Lukoil Priolo, come funzionerà il commissariamento della raffineria

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Approvato il decreto legge che dispone l’amministrazione fiduciaria delle raffinerie siciliane. Cosa comporta?

di Nino Amadore, Carmine Fotina

2 dicembre 2022

Priolo, vertice al Mimit per salvare le raffinerie

Arriva il commissariamento per la Isab di Priolo che rischia la chiusura per l’embargo del petrolio russo. Il decreto legge che dispone l’amministrazione fiduciaria delle raffinerie siciliane che fanno capo indirettamente alla russa Lukoil è stato approvato giovedì 1 dicembre dal consiglio dei ministri con il titolo «misure urgenti a tutela dell’interesse nazionale nei settori produttivi strategici». Non è una nazionalizzazione ma una gestione temporanea dello Stato, mutuata da una legge tedesca, che dovrebbe durare il tempo necessario a individuare un compratore (si continua a parlare del fondo Usa Crossbridge Energy). Al massimo due anni, dice il decreto.

Giovedì era stata anche ventilata l’ipotesi di una norma salva-ex Ilva, per specificare che la dote di 1 miliardo disposta dal Dl aiuti bis è necessariamente impiegabile dal socio pubblico - Invitalia - per l’aumento di capitale e non per mero finanziamento. Sarebbe stata una misura per mettere ArcelorMittal alle strette in vista dell’assemblea di Acciaierie d’Italia prevista il 2 dicembre, aprendo automaticamente le porte alla salita dello Stato in maggioranza. Ma l’intervento almeno per il momento sarebbe stato accantonato o comunque rinviato.

Obiettivo: garantire la sicurezza degli approvvigionamenti

Tornando a Priolo, il Dl sembra riprendere nelle linee principali un emendamento del senatore siciliano Antonio Nicita (Pd) al Dl Aiuti quater. L’articolo 1 del Dl cita nelle premesse l’emergenza energia e prevede che le imprese che gestiscono impianti strategici di raffinazione debbano in ogni modo garantire la sicurezza degli approvvigionamenti. Fino al 30 giugno 2023, se ci sono rischi di continuità produttiva che impattano sulla sicurezza nazionale, «conseguenti a sanzioni imposte nell’ambito dei rapporti internazionali tra Stati» (riferimento alla Russia), l’impresa deve informare il ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit) e può richiedere l’«amministrazione temporanea», che può essere disposta però anche d’ufficio. Questa forma particolare di amministrazione straordinaria può durare al massimo 1 anno, prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi.

Cosa comporta l’amministrazione temporanea

L’amministrazione temporanea comporta la sostituzione degli organi di amministrazione e la nomina di un commissario che subentra nella gestione. Gli eventuali utili maturati durante l’esercizio non possono essere distribuiti se non al termine del regime straordinario e i costi della gestione restano a carico dell’impresa. Il commissario, nominato dal Mimit, può avvalersi anche di «società a controllo pubblico operante nello stesso settore e senza pregiudizio della disciplina in tema di concorrenza». Sembra leggersi un riferimento all’Eni, il cui ruolo però dovrebbe tener conto dei paletti antitrust. Nei giorni scorsi, comunque, Eni aveva specificato come non fosse sul tavolo un suo coinvolgimento economico-finanziario. Per la premier Giorgia Meloni la misura «difende un nodo strategico per l’energia che, con l’indotto, impiega circa 10mila persone».

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Come funziona il «golden power»

L’articolo 2 riguarda invece in generale la normativa sul «golden power» e non il caso Isab nello specifico. Si dispone che le imprese oggetto di operazioni sottoposte all’esercizio die poteri speciali del governo possano essere compensate, con misure a sostegno della capitalizzazione dell’impresa, a fronte di provvedimenti che inibiscono l’operazione. Si tratta dell’accesso prioritario al Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività di impresa gestito da Invitalia, l’accesso ai fondi del Patrimonio destinato della Cassa depositi e prestiti e, per i due anni successivi all’esercizio del golden power, anche l’accesso prioritario agli incentivi Mimit dei contratti di sviluppo e degli accordi per l’innovazione. L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.