Italy
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Villette, infissi e caldaie, cessione dei crediti: cosa è cambiato per il superbonus

Lo stop alle cessioni, poi, non produrrà effetti, come veniva chiesto da diversi giorni, su Iacp, Onlus e cooperative di abitazione. Ancora, lo stop non toccherà un altro ambito: quello della riqualificazione urbana. Nei Comuni collocati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 non ricadono nel blocco i lavori effettuati a valle di piani di riqualificazione che siano stati approvati dalle amministrazioni locali prima dell’entrata in vigore del decreto, cioè il 17 febbraio scorso.

L’edilizia libera

La soluzione elaborata dalla Camera sul fronte dell’edilizia libera prevede che, nel caso in cui non ci sia stato ancora l’avvio dei lavori entro il 16 febbraio, si proceda per una strada diversa. In primo luogo si guarderà al pagamento dell’acconto: se questo è arrivato entro il 16 febbraio, restano cessione e sconto.

In assenza di un acconto, l’esistenza di un accordo vincolante tra le parti «deve essere attestata sia dal cedente o committente, sia dal cessionario o prestatore, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà». Una dichiarazione sostitutiva che si porterà dietro la responsabilità penale.

I preliminari non registrati

Altra soluzione arriva al caso dei bonus acquisti (come il sismabonus) per i quali, alla data del 16 febbraio, non ci fosse ancora il preliminare di acquisto registrato, richiesto finora dalla legge. Il requisito del preliminare sparisce.

Al suo posto, si guarderà alla data di presentazione della richiesta «di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi». Nel caso in cui sia arrivata entro il 16 febbraio, restano cessione dei crediti e sconto in fattura.’